In caso di contaminazione da amianto degli edifici, la normativa individua tre metodi di bonifica dell’amianto. Bonificare significa procedere con un’azione tecnologica atta all’annullamento degli effetti dannosi del materiale contaminante, ovvero impedire che le fibre di amianto si possano liberare nell’aria e possano, di conseguenza, essere inalate dall’uomo.
Anche nel caso di riscontro di materiali con amianto integri, non suscettibili di danneggiamento o per materiali integri suscettibili al danneggiamento, occorre mettere in atto comunque un piano di controllo periodico.
La bonifica deve impedire che il rilascio incontrollato fibre avvenga in fase di analisi preventiva del sito, di prelievo per campionamento, in fase di rimozione o trattamento, in fase di trasporto del rifiuto e, in fine, in fase di trattamento e deposito finale dello stesso in discarica autorizzata.
La legge riconosce validi tre metodi di bonifica dell’amianto. A seconda del grado di conservazione e pericolosità del manufatto contenete amianto si utilizza un metodo piuttosto che un altro.
- Il confinamento è l’azione secondo la quale i manufatti e/o i materiali contenenti amianto vengono protetti e confinati da manufatti rigidi di opportuna forma e con appropriata tecnica di fissaggio allo scopo di garantire una maggiore durabilità del manufatto contenente amianto.
- L’incapsulamento è un confinamento praticato a contatto mediante il cospargimento del manufatto e/o dei materiali con prodotti liquidi penetranti o ricoprenti che tendono a inglobare l fibre di amianto ed a ripristinare la consistenza della matrice legante.
- La rimozione consiste nella separazione dei manufatti e/o dei materiali contenenti amianto dall’edificio contaminato e nella trasformazione in rifiuto degli stessi.